Art. 11.
(Registro delle società professionali).

      1. Presso ogni Ordine professionale è tenuto un registro delle società professionali.
      2. Quando la società è formata da professionisti iscritti ad albi diversi, la società è iscritta in ognuno di essi, ma deve essere cancellata qualora rimanga priva di soci dotati dell'abilitazione per l'iscrizione in un determinato albo. L'iscrizione della società nel registro delle società professionali è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo.
      3. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine prescritto, ciascun socio può provvedervi a spese della società. L'Ordine professionale tenutario del registro, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro medesimo.

 

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      4. La società tra professionisti è iscritta nel registro delle società professionali istituito presso l'albo del consiglio dell'Ordine territoriale nella cui circoscrizione è posta la sede legale. Le eventuali sedi secondarie con rappresentanza stabile sono iscritte nel registro delle società professionali tenuto dal consiglio dell'Ordine territoriale nella cui circoscrizione le sedi sono istituite. Se la istituzione non è contenuta nell'atto costitutivo, le sedi secondarie devono inoltre essere denunciate al consig1io dell'Ordine presso il quale la società è iscritta per l'annotazione.
      5. La società deve mantenere nella propria sede e nelle eventuali sedi secondarie un ufficio nel quale si svolga l'attività professionale.
      6. La domanda di iscrizione nel registro delle società professionali è rivolta al consiglio dell'Ordine ed è corredata dai seguenti documenti:

          a) atto costitutivo in copia autentica;

          b) certificato di iscrizione nell'albo dei soci non iscritti presso il consiglio dell'Ordine cui è rivolta la domanda o dichiarazione sostitutiva.

      7. Il consiglio dell'Ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dalla domanda dispone l'iscrizione della società nel registro delle società professionali, con la indicazione della ragione sociale, dell'oggetto, della sede legale e delle sedi secondarie eventualmente istituite, del nominativo dei soci che hanno la rappresentanza, dei soci iscritti nell'albo, nonché dei soci iscritti in altro albo.
      8. Per l'iscrizione delle sedi secondarie con rappresentanza stabile, la domanda è corredata da un estratto dell'atto costitutivo ovvero dalla delibera di istituzione della sede in copia autentica, con l'indicazione del consiglio dell'Ordine presso il quale la società è iscritta e la data di iscrizione, nonché dal certificato di iscrizione all'albo dei soci che operano nell'ambito della sede secondaria, se iscritti presso altro consiglio dell'Ordine.

 

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      9. Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo, le variazioni della composizione sociale e ogni fatto incidente sull'esercizio dei diritti di voto sono comunicati al consiglio dell'Ordine entro il termine di trenta giorni dal momento in cui si verificano. Il consiglio dell'Ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dispone l'annotazione della variazione nel registro delle società professionali. Il consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritta la società provvede alla cancellazione della stessa dall'albo, qualora sia venuto meno uno dei requisiti previsti dal presente capo e la situazione di irregolarità non sia stata sanata nel termine perentorio di tre mesi dal momento in cui si è verificata.